Silvia
– ti scrivo sperando che tu possa aiutarmi. La mia situazione è
questa: per una serie di motivi personali, io e il mio compagno
abbiamo deciso di contrarre matrimonio civile il prossimo mese di
maggio/inizi giugno (la data è ancora da fissare). La nostra
intenzione è però quella di sposarci anche con rito religioso il
prossimo anno.
A
tal proposito ti chiedo: è possibile usufruire dei 15 giorni di
congedo matrimoniale l’anno prossimo o devo necessariamente
prenderli ora, cioè quando mi sposerei con rito civile a maggio?
Entro quanto tempo (nel mio caso si tratterebbe di circa un anno) è
possibile usufruire di tale congedo? Qual è la normativa di
riferimento? Chiarisco che sono una docente a TI nella scuola media.
Sperando che tu possa aiutarmi, ti ringrazio infinitamente e ti invio
cordiali saluti.
Paolo
Pizzo – Gentilissima Silvia,
l’art.
15 comma 3 del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha
diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile
di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente
stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana
prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo,
continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni
ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.
Aggiungiamo
alcune precisazioni:
Il
permesso spetta di diritto e non è subordinato alla discrezionalità
del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”
(es. non può essere negato neanche se il periodo indicato dal
dipendente coincide con gli scrutini intermedi o finali).
Il
dirigente deve solo limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei
presupposti di legge (matrimonio).
Il
dipendente è tenuto a presentare il certificato di matrimonio
rilasciato dall’ufficiale di stato civile o ad autocertificarlo.
La
data delle “pubblicazioni” non rileva ai fini del diritto di
fruire del congedo, quindi per la decorrenza dei 15 giorni non potrà
essere presa in considerazione a partire da tale data.
Fatte
queste precisazioni per rispondere al quesito si aggiunge quanto
segue:
Il
solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto non è
possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione
del solo matrimonio religioso.
L’art.
8 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione
dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
afferma che il matrimonio religioso cui sono collegati effetti civili
è solo quello celebrato in assenza di qualsiasi precedente vincolo
civile:
“Sono
riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le
norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
Subito
dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai
contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli
articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei
coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di
matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei
coniugi consentite secondo la legge civile.”
[…]
“La
richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del
luogo dove il matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove
sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro
ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al
parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per
qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine
prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche
posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di
essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre
che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal
momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione,
e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.”
L’ARAN
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni) su specifico quesito per il Comparto Enti Locali,
ovvero se il matrimonio può essere fruito in occasione del solo
matrimonio religioso, ha dato la seguente interpretazione:
“Preliminarmente,
riteniamo utile precisare che la previsione del CCNL/1995 si è
limitata a “contrattualizzare” la precedente disciplina
pubblicistica contenuta nell’art.37, comma 2 del T.U. n.3/1957 e
nel RDL 24/6/1937, convertito nella legge 23/12/1937 n.2387, secondo
la quale in occasione del matrimonio al dipendente venivano
riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario.
Pertanto,
in materia non può che farsi riferimento alla prassi applicativa
consolidatasi con riferimento a tali fonti legislative.
Per
ciò che attiene alla specifica problematica sottoposta la
giurisprudenza, con riferimento alla disciplina contrattuale del
settore privato (ma tali indicazioni non possono non essere valutate
anche con riferimento al lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare
che:
a)
in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e
civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere
goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986);
b)
il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello
religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991).”
Pertanto,
il permesso di 15 giorni consecutivi non compete nel caso di solo
matrimonio religioso.
Il
tuo caso però è diverso: tu contrarrai prima il matrimonio civile e
poi quello religioso. Quindi non avrai contratto solo quello
religioso.
In
un altro Orientamento l’ARAN afferma: “….Nel caso in cui un
lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello
religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti,
alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di
matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due
occasioni fruire del permesso…..”.
Dal
momento che il Contratto del Comparto Scuola si limita a specificare
“matrimonio”, senza aggiungere altro, a mio avviso è possibile
che tu possa fruire del congedo in occasione del matrimonio religioso
(quello civile lo avrai già celebrato).
Ovviamente
non dovrai fruire del congedo in occasione del matrimonio civile: “in
caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile,
non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto
una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986)”.