Da:http://affaritaliani.libero.it/Rubriche/comunione_separazione/cause-di-nullit-del-matrimonio-religioso271212.html
Giovedì, 27 dicembre 2012 - 12:34:00
Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c'è una rubrica per te. Scrivi all'avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail comunione_separazione@affaritaliani.it.
Domanda
Buongiorno,
sono sposata (imatr. religioso) da moltissimi anni in comunione dei beni; purtroppo il marito ha iniziato presto, dopo poco tempo dalle nozze e dalla nascita dell'unico figlio, a non adempiere ai suoi doveri di coniuge e padre e col tempo ho scoperto che la causa era, e continua ad essere, l'alcolismo.
Le chiedo quindi, ci sono gli estremi per l'annullamento del matrimonio?
Grazie, saluti
Risposta
Preliminarmente, occorre chiarire che comunemente si parla di “annullamento di matrimonio”: si tratta di un’espressione errata perché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato la successiva rovina del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità
E’ corretto invece parlare di “nullità di matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa di vizi del consenso, ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso per cui lo stesso non è mai stato contratto, non è mai esistito.
In particolare, il matrimonio concordatario può essere dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico solo qualora si riscontri motivi di particolare gravità che permettano di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
I presupposti per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio canonico sono diversi e riconducibili a poche e ben delineate “categorie”:
• La mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi, comprese la simulazione e la riserva mentale
• L'insussistenza, in capo ad uno dei coniugi, della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano. Per esempio, rientrano in tale categoria la non volontà di procreare, la violazione della fedeltà coniugale e la violazione della indissolubilità del vincolo matrimoniale.
• L'errore sulla persona o sulle qualità del coniuge.
• La violenza fisica o il timore.
• L'eventualità che il coniuge o la coniuge siano impotenti nel rapporto sessuale.
• L'ipotesi, peraltro molto nota, che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. A seguito di ciò è possibile ottenere la nullità del matrimonio tramite la Dispensa Papale, che è un procedimento (prevalentemente di tipo amministrativo e documentale) diverso rispetto al procedimento “ordinario” di dichiarazione di nullità del matrimonio.
Per promuovere il relativo giudizio di nullità è necessaria l' assistenza di avvocati ecclesiastici che devono essere iscritti negli appositi albi tenuti dagli stessi tribunali. Tra gli avvocati ecclesiastici, gli avvocati rotali sono coloro che, avendo conseguito il diploma di avvocato rotale, ed essendo iscritti in un albo tenuto dalla Sacra Rota, possono patrocinare davanti a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, ivi compresa la Sacra Rota, in qualsiasi grado di giudizio.
Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, al fine di conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d'appello la declaratoria di validità mediante un procedimento detto "giudizio di delibazione".
In conclusione, è causa di nullità del matrimonio l'incapacità, per motivi psichici , ad assumere gli obblighi derivanti dal matrimonio tra cui rientrano quindi solo gravi forme di alcolismo cronico.
L’alcolismo acuto o l’intossicazione cronica possono determinare nullità qualora incidano sulla capacità di comprendere l’essenza del patto coniugale, ovvero impediscano di assumerne gli obblighi o limitino la libera autodeterminazione del soggetto.
E' necessaria pertanto una grave patologia, mentre non sono sufficienti semplici difficoltà o incomprensioni sorte dopo le nozze.
Buongiorno,
sono sposata (imatr. religioso) da moltissimi anni in comunione dei beni; purtroppo il marito ha iniziato presto, dopo poco tempo dalle nozze e dalla nascita dell'unico figlio, a non adempiere ai suoi doveri di coniuge e padre e col tempo ho scoperto che la causa era, e continua ad essere, l'alcolismo.
Le chiedo quindi, ci sono gli estremi per l'annullamento del matrimonio?
Grazie, saluti
Risposta
Preliminarmente, occorre chiarire che comunemente si parla di “annullamento di matrimonio”: si tratta di un’espressione errata perché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato la successiva rovina del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità
E’ corretto invece parlare di “nullità di matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa di vizi del consenso, ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso per cui lo stesso non è mai stato contratto, non è mai esistito.
In particolare, il matrimonio concordatario può essere dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico solo qualora si riscontri motivi di particolare gravità che permettano di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
I presupposti per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio canonico sono diversi e riconducibili a poche e ben delineate “categorie”:
• La mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi, comprese la simulazione e la riserva mentale
• L'insussistenza, in capo ad uno dei coniugi, della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano. Per esempio, rientrano in tale categoria la non volontà di procreare, la violazione della fedeltà coniugale e la violazione della indissolubilità del vincolo matrimoniale.
• L'errore sulla persona o sulle qualità del coniuge.
• La violenza fisica o il timore.
• L'eventualità che il coniuge o la coniuge siano impotenti nel rapporto sessuale.
• L'ipotesi, peraltro molto nota, che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. A seguito di ciò è possibile ottenere la nullità del matrimonio tramite la Dispensa Papale, che è un procedimento (prevalentemente di tipo amministrativo e documentale) diverso rispetto al procedimento “ordinario” di dichiarazione di nullità del matrimonio.
Per promuovere il relativo giudizio di nullità è necessaria l' assistenza di avvocati ecclesiastici che devono essere iscritti negli appositi albi tenuti dagli stessi tribunali. Tra gli avvocati ecclesiastici, gli avvocati rotali sono coloro che, avendo conseguito il diploma di avvocato rotale, ed essendo iscritti in un albo tenuto dalla Sacra Rota, possono patrocinare davanti a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, ivi compresa la Sacra Rota, in qualsiasi grado di giudizio.
Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, al fine di conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d'appello la declaratoria di validità mediante un procedimento detto "giudizio di delibazione".
In conclusione, è causa di nullità del matrimonio l'incapacità, per motivi psichici , ad assumere gli obblighi derivanti dal matrimonio tra cui rientrano quindi solo gravi forme di alcolismo cronico.
L’alcolismo acuto o l’intossicazione cronica possono determinare nullità qualora incidano sulla capacità di comprendere l’essenza del patto coniugale, ovvero impediscano di assumerne gli obblighi o limitino la libera autodeterminazione del soggetto.
E' necessaria pertanto una grave patologia, mentre non sono sufficienti semplici difficoltà o incomprensioni sorte dopo le nozze.