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mercoledì 22 gennaio 2014

Ateo si sposa in chiesa? Matrimonio concordatario nullo


Cassazione civile , sez. I, sentenza 18.12.2013 n° 28220 (Giuseppina Vassallo)
La Cassazione con la sentenza 18 dicembre 2013, n. 28220 conferma la sentenza della Corte di Appello di Bologna avente ad oggetto la delibazione della sentenza ecclesiastica, con la quale si dichiarava la nullità del matrimonio concordatario per aver accertato la mancanza del credo religioso nella moglie.
Il Tribunale ecclesiastico aveva annullato il matrimonio per "simulazione totale da parte della convenuta" e quindi per assoluta divergenza tra volontà e dichiarazione. Il matrimonio era stato celebrato nel 1995 e finito qualche anno dopo, tanto che nel 2005 il marito aveva ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota.
Il Ricorso in Cassazione si basa su questa tesi.
Non ci sarebbe stata simulazione di consenso quanto agli effetti civili del matrimonio ma solo con riguardo alla fede cattolica. La sentenza ecclesiastica, e di riflesso la sentenza impugnata, avrebbe compiuto un salto logico, desumendo che dal momento in cui la moglie non voleva sposarsi in chiesa, allora non volesse sposarsi affatto.
La decisione sarebbe inoltre contraria all'ordine pubblico, perchè ritiene simulato il matrimonio per mancanza di credo, mentre tale convincimento rientra nella libertà religiosa della parte, costituzionalmente garantita.
La Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni della donna. Anche se il giudice civile italiano è tenuto ad accertare la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione, lo deve fare basandosi sulla sentenza del Tribunale ecclesiastico e sugli atti del processo canonico acquisiti, anche se opportunamente riesaminati e valutati, ma non c’è spazio per un’integrazione di attività istruttoria.
Inoltre, si tratta comunque di matrimonio concordatario, soggetto ai principi del diritto canonico e quindi la validità del vincolo va valutata sulla base di quell'ordinamento. Nessun Tribunale potrebbe valutare la fattispecie mettendosi nell'ottica del matrimonio civile.
La pronuncia parla di mancanza totale di uno dei bona matrimoni del diritto canonico, secondo il quale il sacramento matrimoniale non ha l’effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio, se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso.
Secondo la Cassazione, il Giudice di Appello doveva solo valutare la non contrarietà all’Ordine pubblico della sentenza ecclesiastica e a tal fine non si ritiene violata nessuna norma di ordine pubblico, poiché la riserva mentale era stata manifestata all’altro coniuge. Se così non fosse stato, la delibazione non sarebbe stata possibile per contrarietà con le norme che tutelano la buona fede e l’affidamento incolpevole.
La pronuncia della Cassazione ricalca un precedente provvedimento della stessa Corte in tema di delibazione di sentenza di nullità del matrimonio concordatario (Cass. civ. Sez. I, 19/10/2007, n. 22011).