lunedì 29 aprile 2013

Giovani Sposi, come cambia la vita col matrimonio


Da:http://tv.lospettacolo.it/2013/03/29/giovani-sposi-mtv-dal-30-marzo-come-cambia-vita-dopo-matrimonio/

Dal 30 marzo la nuova docu-serie di Mtv sulle fresche coppie
Giovani Sposi su Mtv
Giovani Sposi su Mtv

Una docu-serie che racconta come cambia la vita dopo il matrimonio. Si chiama "Giovani sposi" e andrà in onda su Mtv (canale 8 del digitale terrestre) a partire da sabato 30 marzo, con due appuntamenti dalle ore 17.40. Per cinque settimane il programma centra l'obiettivo sulle giovane coppie appena sposate. Persone in controtendenza rispetto agli amori mordi e fuggi, alle relazioni virtuali, alla precarietà dei legami e a una diffusa incapacità di impegno a lungo termine che caratterizza i ragazzi di oggi.

Ad aprire la prima puntata la storia di Ben e Kristin: i due giovani si sono sposati all’insaputa dei genitori perché il loro rapporto era fortemente ostacolato dal padre della ragazza. Ora, però, Ben vuole regalare alla moglie un matrimonio vero con il quale vincere anche lo scetticismo del suocero. La seconda coppia protagonista è quella formata da Delaina e Shawn, due ragazzi alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, una grande festa per il loro giorno più bello.

In ognuna delle puntate si entra nel rapporto di giovani coniugi passando dall’entusiasmo iniziale alle inevitabili scosse di assestamento, al rapporto con le rispettive famiglie e anche alle tensioni causate dal lavoro, dai figli o da un trasloco, accompagnando con le immagini la vita e l’amore di coppie moderne formate da persone di religione differente, di cultura diversa oppure dello stesso sesso, decise a vivere ogni attimo della loro vita insieme e a superare ogni difficoltà.

The Big Wedding, il nuovo trailer ci invita al matrimonio più pazzo dell’anno


FILM IN ANTEPRIMA



Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Robin Williams e Amanda Seyfried sono solo alcuni dei protagonisti di questa commedia dal cast all-star
 -29/03/2013

 
The Big Wedding, il nuovo trailer ci invita al matrimonio più pazzo dell’anno
Avete mai visto al cinema un matrimonio filare via liscio come l’olio? In modo tradizionale, senza imprevisti, equivoci, fughe improvvise e drammatiche, o ripensamenti dell’ultimo momento? Ripensando a film come Quattro matrimoni e un funeraleSe scappi ti sposoMamma mia! e, ovviamente, Una notte da leoni, solo per citarne alcuni, la risposta è no. L’ultima commedia che sfrutta la cerimonia per raccontare una storia piena di situazioni imprevedibili è The Big Wedding, nuovo film targato Lionsgate (la stessa casa di distribuzione della saga diUna notte da leoni) e diretto da Justin Zackham, al suo primo lavoro importante. La pellicola, di cui in fondo all’articolo vi mostriamo il nuovo trailer, segue le vicende di una coppia di divorziati, formata da Robert De Niro e Diane Keaton, che dovranno fare finta di stare ancora insieme quando la madre del loro figlio adottivo (una religiosissima Susan Sarandon) viene in città per il matrimonio del ragazzo. Se al tutto aggiungete il fatto che nei panni del sacerdote di turno si cala Robin Williams – ruolo che aveva già rivestito qualche anno fa in Licenza di matrimonio – i presupposti perché anche questa volta la noia non sia di casa ci sono tutti.
A completare il folto cast ci sono Amanda Seyfried (di nuovo sposa dopo Mamma mia!), Matt Barnes,Katherine Heigl e Topher Grace.

Matrimonio? Non conviene, resto single





Le donne americane risparmiano e preferiscono la tecnologia a un papà per i loro figli

  • 28-03-201315:00
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Matrimonio? Non conviene, resto single
(Credits: Sean Gallup/Getty Images)
di Claudia Astarita
Nell'era "meno figli e più divorzi" o "più figli, ma nati fuori dal matrimonio" sarebbe opportuno iniziare a interrogarsi sui motivi che inducono le giovani coppie sposarsi. O a non farlo. Nella consapevolezza che se almeno tra la popolazione cattolica il valore ad esso attribuito dalla religione dovrebbe ancora essere più che sufficiente per giustificare la sacralità dell'unione tra uomo e donna, sempre più spesso i giovani, e in modo particolare ledonne, si ritrovano a dare la precedenza a interessi pragmatici, per non dire sfacciatamente economici.
Gli Stati Uniti sono il paese in cui gli equilibri familiari stanno cambiando più velocemente. Perché il 58% dei primogeniti nati da famiglie che si collocano nelle fasce di reddito media e medio-bassa sono anche figli di mamme non sposate. Negli anni 80, invece, la percentuale di bambini allevati da un solo genitore era del 18%.
La maggior parte delle ragazze continua ad essere convinta che in un matrimonio il ruolo degli uomini possa essere solo quello di dare a loro, e agli eventuali figli, la sicurezza economica, trascurando l'importanza (e la gioia) di coinvolgere il padre-marito nella vita a due ma anche in quella a tre, quattro o cinque, ritagliando per loro ruoli ben più importanti di quello di pagare i conti.
Partendo da questi presupposti è facile intuire le ragioni che portano le donne che raggiungono la piena indipendenza economica a scegliere di vivere la maternità da sole. Forti della consapevolezza di essere in grado di auto-assicurarsi il sostegno economico di cui hanno bisogno, molte sceglieranno di crescere un figlio senza un marito, e un padre, sentendosi così libere di fare qualsiasi scelta nella massima autonomia.
Molto più difficile è invece intuire i motivi per cui anche tra ledonne meno istruite, e significativamente più povere, il numero di madri single stia aumentando in maniera esponenziale. The Atlantic ne ha individuati tre: l'evoluzione del significato attribuito al matrimonio, la riduzione del reddito medio degli operai meno qualificati, e quella dei costi legati all'essere single.
In un mondo in cui essere sposati non significa più avere un marito che lavora per portare a casa lo stipendio e una moglie che si occupa della casa e dei figli, l'uomo che non guadagna "abbastanza" diventa un peso più che un compagno con cui condividere la quotidianità. Quindi con la globalizzazione che, con la complicità della crisi economica, ha ridotto in maniera sostanziale il reddito delle classi medie e medio-basse, e con il supporto di una rivoluzione tecnologica che ha reso sempre meno problematico occuparsi di un figlio da soli, ovvero da quando lavatrici, lavastoviglie e forni a microonde hanno ridimensionato la fatica e l'onere di prendersi cura della casa, sempre più donne preferiscono rimanere sole.

Cina, caccia al partner perfetto. Il matrimonio si fa per contratto



NUOVE TENDENZE


Annunci per strada. E online. Proprietà e stipendi come merce di scambio. A Pechino le nozze diventano un affare. 

di Giovanna Faggionato
I cartelli «Cercasi matrimonio» fanno capolino sotto gli olmi del parco. La distesa verde attorno al Tempio del cielo, alla periferia Sud di Pechino, è diventata uno dei tanti «mercati delle unioni». È qui che le decine di migliaia di single della megalopoli cinese vengono a piantare i loro annunci alla ricerca dell'anima gemella. E se non lo fanno loro ci pensano genitori preoccupati, come Yu Jia.
PER SPOSARSI SERVE LA CASA. La speranza per un momento le illumina il viso. La giovane che le sta di fronte ha appena letto l'avviso. Sembra interessata, la squadra un momento e poi le chiede seria: «Ha un appartamento?».
Niente da fare, suo figlio un appartamento a Pechino non ce l'ha, e la pensionata 67enne non può fare altro che mostrare un sorriso gentile e guardare altrove, lontano, perdendo lo sguardo tra i rami. Prima o poi, sembra dire tra sé e sé, la moglie giusta si presenterà.
IL MERCATO DEI MATRIMONI. In Cina il capitalismo ha travolto anche il mercato dell'amore. E lo ha trasformato in una competizione in cui non si può restare indietro. I nuovi magnati cinesi sono disposti a investire nella caccia alla moglie perfetta decine di migliaia di dollari, le famiglie della classe media invece investono sforzi e tempo.
Tutto pur di non avere in casa degli shengnan ossia «avanzi», «vecchie zie» e «cani abbandonati».

Il boom delle agenzie di incontri: un giro di affari da 300 milioni di dollari l'anno

Il nuovo mercato dell'amore è in pieno boom. I siti di incontri online si gonfiano di accessi, le agenzie che si occupano di incontri prosperano e nelle grandi e piccole città si moltiplicano le fiere per trovare moglie e marito. Persino la televisione ha intercettato la tendenza: secondo l'agenziaXinhua la serie Time to be married con le sue storie di 30enni alla disperata ricerca di un buon matrimonio è una delle più seguite.
SULLA PIAZZA 180 MILIONI DI SINGLE. I single cinesi, del resto, sono 180 milioni e secondo gli analisti il giro di affari dell'industria dell'accoppiamento potrebbe raggiungere velocemente il valore di 300 milioni di dollari l'anno.
Il portale di appuntamenti più diffuso, Jiayuan.com, fondato nel 2003, oggi ha 68 milioni di iscritti, 5 milioni di utenti al mese, e dal 2011 è ufficialmente quotato al Nasdaq di New York.
Alla giornata per trovare l'anima gemella organizzata a giugno all'Expo di Shanghai, hanno partecipato 38 mila persone.
Un super evento ha portato alla celebrazione di 2 mila unioni, un modo per arginare il calo del 17% dei matrimoni registrato nel porto finanziario cinese.
ETÀ, ALTEZZA E SALARIO. Tempi che cambiano, tempi che corrono: una volta il marito si trovava nel reparto di fabbrica o magari con l'aiuto del responsabile del Partito.
Oggi, dopo le riforme economiche degli Anni 80 e 20 anni di crescita a doppia cifra, tutto è cambiato. L'obiettivo è trovare l'amore eterno, ma nel tempo più breve possibile. Potrebbero sembrare grandi aspettative, ma in realtà si cerca di rispondere a esigenze molto concrete: non contano più segni zodiacali e ascendenti, ma il trio altezza, età e proprietà. Più che un incontro romantico, il primo impatto assomiglia a un colloquio di lavoro. E anche i genitori si sono adattati.

«Le donne devono vendersi in fretta, al picco del loro valore»

Alla ricerca di un marito per la figlia, Zhan Pijuan, 58 anni, si è presentata alla fiera con in tasca la lista delle caratteristiche richieste. «Deve essere laureato, essere alto almeno 1 metro e 75 centimetri e avere una casa di proprietà», ha spiegato ai cronisti dell'agenzia Bloomberg. «Se vedo uno che le potrebbe piacere li metto in contatto».
«Le donne guardano che lavoro hai e a quanto ammonta il tuo stipendio», le ha fatto eco il 34enne Hansen Huang da Anhui. E la competizione è serrata.
LA POLITICA DEL FIGLIO UNICO. In Cina la politica del figlio unico ha indotto le famiglie a preferire i figli maschi, anche al costo di abbandoni e aborti illegali. E come effetto collaterale ha prodotto una distorsione della domanda e dell'offerta sul mercato degli accoppiamenti, creando un enorme surplus di maschi in età da matrimonio. Nel 2020 ci saranno 24 milioni di potenziali mariti in eccesso.
CACCIA APERTA PER I MILIONARI. Certo, chi può non bada a spese. L'agenzia Diamond Love è specializzata nella caccia di 'femmine da matrimonio' da offrire ai magnati della nuova Cina, quelli disposti a pagare bonus di decine di migliaia di dollari a chi è in grado di trovare la moglie perfetta. Ancora meglio se con pelle bianca, costituzione esile e lineamenti occidentali. Ovviamente anche giovane e illibata.
SELEZIONE FRA 200 CANDIDATE SPOSE. Nel 2009 l'agenzia ha organizzato una serata per 21 ricchi aspiranti mariti al prezzo di 15 mila euro a ingresso. Ma ci sono società che sono andate oltre. Si racconta che un noto milionario abbia fatto portare 200 candidate spose in un resort del Sud Ovest e abbia passato una notte a scegliere la migliore.
Dal canto loro, per aspirare a un buon matrimonio le donne devono muoversi in fretta: la sposa deve essere giovane. Le chance di accasarsi diminuiscono esponenzialmente con l'avvicinarsi dei 30 anni: non è un caso che a Shanghai il 40% delle laureate tra i 25 e i 34 anni è single.
LA DURA LEGGE DEL MERCATO. «Se non vendi al picco del valore, perdi un'occasione d'oro. Ci sono così tante donne a disposizione, per quale ragione dovrei scegliere una 28enne quando posso prendere una 26enne?», ha chiosato cinico Huang. Il mercato, l'hanno imparato bene i cinesi, non accetta romanticismi.
Mercoledì, 27 Marzo 2013

Idee per bomboniere di matrimonio originali e economiche


Da:http://vitadicoppia.blogosfere.it/2013/03/idee-per-bomboniere-di-matrimonio-originali-e-economiche.html

Martedì 26 Marzo 2013, 18:30 in Matrimoniodi 
Idee e consigli per trovare delle bomboniere di matrimonio originali e carine e anche low cost, perfette per gli sposi giovani e squattrinati.
bomboniere matrimonio originali.jpg
Le bomboniere per il matrimonio sono quegli oggettini carini e romantici che gli sposi regalano ai loro invitati per ringraziarli del regalo e della loro presenza alla cerimonia. Tutto evolve e se un tempo le bomboniere erano per lo più piccoli e inutili oggettini da disseminare in giro per casa, adesso le tendenze sono cambiate e la parola d'ordine è utilità.
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Può una bomboniera essere utile? Certo che si! E' finita l'era dei sopramobili e delle vetrinette decorative chiuse da una lastra di vetro, adesso tutto deve essere utile, funzionale e possibilmente anche personalizzato. Potete lasciarvi guidare dalla fantasia ma anche affidarvi a dei professionisti che sapranno consigliarvi la bomboniera più adatta allo stile delle vostre nozze.
Se invece volete fare tutto voi, potete consultare dei siti specializzati che vi offrono un'ampia scelta ed anche un servizio di personalizzazione. Potete scegliere ad esempio delle candele, dei cutter per biscotti a forma di cuore, tazzine da caffè, calcolatrici a forma di cuore. Andate in questo sito e troverete moltissime idee perfette per tutti i gusti, potete anche approfittare dei saldi che ci sono abitualmente su alcuni prodotti.
Se volete qualcosa di unico e originale potete affidarvi a piccoli artigiani delle vostre zone, sono moltissime le creative che realizzano oggettini su richiesta, i prezzi non sono molto alti e comunque potete mettervi d'accordo insieme e trovare una soluzione che rientri nel vostro budget. Ricordate di curare molto la confezione, il bigliettino ed anche il packaging dei confetti, potreste anche optare per il fai da te, che vi consentirà di personalizzare tutto al 100% e anche di tagliare le spese!

Famiglia – Matrimonio – Comunione legale - Crediti personali di uno solo dei coniugi – Espropriazione


Da:http://www.telediritto.it/index.php/diritto-civile1/giurisprudenza/4824-famiglia-matrimonio-comunione-legale-crediti-personali-di-uno-solo-dei-coniugi-espropriazione

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013 (massima a cura della redazione di Foroeuropeo) - http://www.foroeuropeo.it/
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013
Svolgimento del processo
1. An.Lo. propose al tribunale di Torino opposizione avverso l'ordinanza di vendita di un immobile caduto nel fallimento della Ed. sas e dell'accomandatario, di lei coniuge, Gi.De. in proprio, deducendo essere il bene, da questi acquistato il 9.11.92, compreso nella comunione legale con lui, ricostituitasi per la riconciliazione intervenuta successivamente ad una prima separazione consensuale del 1986, come riconosciuto in una successiva separazione, anch'essa consensuale, del 25 marzo 1998; ma la convenuta curatela dedusse la mancanza di prova della ricostituzione della comunione legale tra i coniugi per effetto dell'addotta riconciliazione intervenuta dopo la (prima) separazione, comunque non opponibile ai terzi; ed il tribunale rigettò la domanda.
La corte di appello di Torino dichiarò poi inammissibile il gravame della Lo., articolato su venti ragioni di doglianza, rilevando la mancata specifica impugnazione di entrambe tali rationes decidendi e condannando l'appellante alle spese anche del secondo grado.
Per la cassazione di tale ultima sentenza, resa in data 4.5.07 col n. 702, ricorre ora, con atto notificato il 10.1.08 ed affidandosi a due motivi, la Lo.; degli intimati resiste, ma con controricorso notificato soltanto il 7.11.12, la Curatela.
Motivi della decisione
2. La ricorrente articola due motivi, dolendosi:
- con il primo, di "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c. n. 3)", della dichiarata inammissibilità del gravame, concludendo col seguente quesito di diritto:
"costituisce violazione o falsa applicazione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di indicazione dei motivi specifici allorquando, come nella fattispecie, i motivi dell'impugnazione, pur ipoteticamente infondati nel merito, sono tuttavia esposti senza che siano adoperate formule o seguiti schemi particolari ma siano chiaramente individuabili le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene?";
- con il secondo, di vizio motivazionale, della mancata considerazione delle ragioni specifiche dell'impugnazione indicate nell'atto introduttivo e delle argomentazioni più dettagliatamente svolte nella comparsa conclusionale; ma senza concludere con autonomo e separato momento di sintesi o riepilogo.
Dal canto suo, l'intimata Curatela contesta in rito e nel merito le avverse censure, a mezzo di un controricorso - però - manifestamente tardivo.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, per violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., norma che - per essere stata la sentenza impugnata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09 - continua ad applicarsi alla fattispecie, nonostante la sua abrogazione (ai sensi dell'art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in uno alla rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079):
3.1. pertanto, i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4, dell'art. 360 cod. proc. civ. devono essere corredati da quesiti che devono, a pena di inammissibilità, compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perchè, in contrario, essi difetterebbero di decisività (sulla indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
3.2. invece, i momenti di sintesi o di riepilogo a corredo dei motivi di vizio motivazionale devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680).
4. In applicazione di tali principi alla fattispecie, è inammissibile il primo motivo, perchè il quesito non contiene analitica indicazione dei requisiti sub a) e b) del punto 3.1 e, soprattutto, riguarda una tesi non pertinente alla ratio decidendi: infatti, questa riposa, con tutta evidenza, sul rilievo della mancata contestazione, con l'atto di appello, di due distinte rationes decidendi della sentenza di primo grado (la prima era la mancanza di prova della riconciliazione; la seconda era l'inopponibilità della stessa al fallimento) e non nel difetto di specificità in senso stretto; ancora, la doglianza di vizio motivazionale, di cui al secondo motivo, non è corredata dal prescritto separato momento di sintesi o riepilogo coi rigorosi requisiti di cui al precedente punto 3.2 (ed a prescindere dalla manifesta infondatezza della tesi dell'integrabilità di un atto di appello privo dei requisiti essenziali a mezzo della comparsa conclusionale, integrabilità esclusa fin dalla remota Cass. 1 luglio 1967, n. 1618).
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile; e l'inammissibilità per manifesta tardività del controricorso, sebbene seguita da ulteriore attività della controricorrente in occasione della pubblica udienza, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
6. Tuttavia, ritiene il Collegio che il ricorso stesso, benché inammissibile, abbia comunque presupposto e quindi sollevato una questione di particolare importanza, che, in difetto di statuizioni esplicite da parte di questa Corte, ingenera attualmente sensibili differenze applicative ed incertezze interpretative: quand'anche l'odierna opponente avesse provato - cosa che comunque non ha fatto, per quanto detto ed ora definitivamente statuito - che il bene staggito fosse stato, validamente ed in modo opponibile a terzi, compreso nella comunione legale tra lei ed il suo coniuge, unico debitore originario esecutato, l'esecuzione sul bene per intero, senza specificazione di quote e senza il ricorso alle forme di cui all'art. 599 e segg., cod. proc. civ. sarebbe stata l'unica pienamente legittima, in quanto corrispondente alle sole modalità consentite dalla natura della comunione legale quale comunione senza quote.
In applicazione di tale principio, che il Collegio stima necessario affermare quindi ai sensi dell'art. 363, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l'opposizione di terzo della coniuge non debitrice sarebbe stata comunque infondata, perchè tutte le allegazioni e gli accertamenti, espletati o richiesti e serventi alle prospettate pretese, non avrebbero mai potuto consentire l'accoglimento della sua domanda di sottrarre il bene all'espropriazione, come iniziata per l'intero, neppure in ordine alla sua metà.
6.1. L'ipotesi in esame riguarda il caso di un creditore del singolo coniuge, che voglia soddisfare un suo credito personale - cioè estraneo ai bisogni della famiglia - su beni appartenenti a quest'ultimo, ma ricadenti nella comunione legale con l'altro coniuge.
E' doveroso sottolineare che non si intende affatto rimettere in discussione le conclusioni che questa Corte ha raggiunto da tempo in tema di natura della comunione legale, nonostante le critiche ad essa mosse in dottrina, ma che meriterebbero altri approfondimenti nelle sedi proprie. Anzi, da tali conclusioni intende il Collegio qui limitarsi a dedurre le necessarie conseguenze in tema di esecuzione su beni che in quella comunione sono compresi: non vi è, infatti, disciplina specifica sull'espropriazione dei beni caduti in regime di comunione legale tra i coniugi.
La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente (fin da Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311) e nonostante dissensi in parte della dottrina, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 12 gennaio 2011, n. 517); essa può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti dalla forma solenne opponibili ai terzi soltanto con l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio; la quota non è quindi un elemento strutturale della proprietà: e, nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
6.2. Tale impostazione impedisce, in primo luogo, la ricostruzione della comunione legale come una universalità; in secondo luogo, preclude l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui all'art. 599 ss. cod. proc. civ.), sia di quella contro il terzo non debitore: dell'una, perchè il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero, che non potrebbe comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite; dell'altra, perchè è eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è.
L'unica opzione ricostruttiva che soddisferebbe le sole esigenze della comunione legale sarebbe l'esclusione della pignorabilità stessa dei beni che ne fanno parte per crediti diversi da quelli familiari: ma è opzione ricostruttiva che vanifica senza ragione le ragioni dei creditori dei singoli coniugi per crediti non familiari, i quali ultimi, invece, benché coniugati, non cessano di rispondere dei propri debiti con tutti i beni appartenenti al loro patrimonio, di cui all'art. 2740 cod. civ.; inoltre, la destinazione dei beni in comunione legale alle esigenze della famiglia non ne determina in assoluto l'impossibilità di soddisfare i crediti dei singoli coniugi, solo prevedendosi un regime di sussidiarietà (art. 189 cod. civ.; regime che, poi, si intende correttamente non comportare anche l'onere, per il creditore procedente, di esperire preventivamente e con esito negativo l'azione esecutiva sui beni personali del coniuge obbligato, come pure di compiere indagini sull'esistenza di essi: parendo invece preferibile rimettere a ciascuno dei coniugi - e quindi anche a quello non debitore - un vero e proprio onere di opporre od eccepire l'esistenza di beni personali del coniuge debitore, da aggredire preventivamente); infine, la sottrazione dei beni in comunione legale all'espropriabilità per crediti personali di uno di loro finisce col privare gli stessi singoli coniugi di ogni utile possibilità di accesso al credito e, paradossalmente, con il gravare negativamente sulla gestione del patrimonio familiare, per il soffocamento in radice della pienezza della partecipazione di ognuno dei singoli coniugi al traffico giuridico.
6.3. Si profilano pertanto almeno tre ipotesi ricostruttive alternative:
a) la necessità di aggredire il bene per l'intero (che poi la pratica si è fatta carico di complicare in sede di distribuzione, con l'ulteriore opzione tra la restituzione della metà del ricavato al coniuge non esecutato oppure alla comunione);
b) la facoltatività dell'aggressione per la sola metà;
c) l'indispensabilità dell'aggressione per una sola metà.
Va subito precisato che ciascuna di tali soluzioni presta il fianco ad inconvenienti ed intrinseche aporie, comunque non dando luogo a conclusioni assolutamente impeccabili dal punto di vista della coerenza sistematica: unico partito pare allora, ribadita l'intangibilità in questa sede del punto di partenza sulla definizione della comunione legale quale comunione senza quote, quello di individuare l'ipotesi ricostruttiva più coerente con le premesse e dalle conseguenze meno incongruenti, se non pure dalla minore negatività delle ricadute pratiche ed operative.
Orbene, ammettere un'espropriazione, in via obbligatoria od anche in via meramente facoltativa, per la sola quota della metà, a prescindere dall'astratta configurabilità di una quota nel perdurare della comunione, significherebbe applicare l'art. 599 segg. cod. proc. civ., e quindi, con un sostanziale stravolgimento dell'istituto della comunione legale, consentire, almeno in astratto (potendo in contrario notarsi che comunque oggi, dopo le riforme del 2005-06, esito normale di un'espropriazione di quote indivise è il giudizio di divisione, quella c.d. endoesecutiva, che a sua volta comporta la vendita del bene appunto per l'intero), l'assegnazione della "quota" del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o, peggio ancora, la sua vendita giudiziaria, anche in tal caso con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato all'interno della comunione legale, di un estraneo a quest'ultima.
D'altra parte, se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto, perchè si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di contenuto o estensione prima insussistenti; e senza poi considerare che, quand'anche potesse ammettersi l'espropriazione della metà del bene in comunione legale, anche una cosiffatta quota della metà sarebbe, di per sé sola considerata, rientrante a sua volta nella comunione legale, tanto che i problemi si riproporrebbero anche per tale limitato oggetto dell'espropriazione.
Vanno quindi sicuramente escluse le ipotesi indicate sub b) e c).
6.4. Ritiene il Collegio che l'assenza di quote e soprattutto l'impossibilità che, quand'anche a seguito dell'espropriazione e limitatamente ad un bene, della comunione legale entri a far parte un estraneo (cioè colui che della "quota" eventualmente da sé sola staggita divenga aggiudicatario o assegnatario) impongano di qualificare come sola legittima l'opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale.
A tanto conseguono la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento - effettivamente, eccezionale e desumibile esclusivamente dal sistema legislativo - della comunione legale limitatamente a quel bene; a seguito del medesimo scioglimento, che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento, tanto in caso di vendita che di assegnazione), consegue il diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
Di certo, all'atto della distribuzione il ricavato del bene non potrà essere attribuito per metà alla procedura esecutiva intentata contro il coniuge debitore (e quindi, figurativamente, a quest'ultimo, ai fini di soddisfacimento dei suoi creditori personali) e per l'altra metà "restituito" alla comunione: in primo luogo, perchè quel bene, con la vendita od assegnazione per intero, è uscito dalla comunione e, per l'esigenza di assicurare l'operatività della responsabilità patrimoniale del coniuge debitore in proprio, il suo ricavato va ripartito tra i due coniugi, allo stesso modo in cui allo scioglimento della comunione nel suo complesso ognuno di loro avrebbe diritto al controvalore della metà dei beni della comunione (salve le regole di attribuzione di cui all'art. 195 ss. cod. civ.); in secondo luogo, perchè ritenere che la metà del controvalore spettante al coniuge non debitore competesse alla comunione significherebbe poi consentire all'infinito altre esecuzioni individuali sul controvalore così solo formalmente restituito alla comunione, ma di fatto asservito esclusivamente, in virtù di successive espropriazioni delle residue metà (e matematicamente definibili come infinite, potendo procedersi appunto senza limite all'isolamento di una metà di ogni successivo residuo), al soddisfacimento del credito del creditore particolare di uno dei coniugi.
6.5. D'altra parte, della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale può darsi adeguato conto nell'apposita sezione - a contenuto libero - della nota di trascrizione di un pignoramento che va operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque, nelle stesse forme in cui può essere comunque opponibile l'appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa menzione espressa.
La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498, e dell'art. 567 cod. proc. civ., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
Il coniuge non debitore, che la precedente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, senza affrontare però ex professo il problema, abilitava a proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potrà certo esperirle: ma, quanto all'opposizione di terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui - fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene - non è titolare, ma, ad esempio, fare valere la proprietà esclusiva del bene staggito, per sua estraneità alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest'ultimo; oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullità di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest'ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione.
6.6. Deve pertanto concludersi affermando il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, comma terzo cod. proc. civ., (alla cui stregua la ricorrente avrebbe dovuto fin dall'inizio vedersi rigettata la sua opposizione), con l'ovvia specificazione che per vendita od assegnazione si intende il momento in cui a seguito di esse si ha, a seconda delle peculiarità delle singole espropriazioni, il trasferimento concreto della proprietà del bene staggito: la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., enuncia il seguente principio di diritto: la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

DONNE & MATRIMONIO: LA FORMA BIG-SIZE DELL'AMORE



di Marianna Peluso 25 marzo 2013
"Specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?" da principessa a strega, la mutazione delle donne dopo il matrimonio. La parodia delle donne con la fede al dito: perché le donne più belle sono quelle che sanno ridere



Lei: bella come il sole, con quell'espressione dolce e i modi buffi, con quel fisichino slim e i capelli sempre a posto… che fine ha fatto? Era lì riflessa nello specchio e c'è anche una schiera di testimoni pronti a giurarlo. E la schiera di pretendenti, a proposito, dov'è finita? Eppure è successo. Dalla taglia 42 siamo lievitate alla 48 (per ora…) e dalla messa in piega alla massa informe della serie "cosa ti sei messa in testa?" oppure "il gatto non potevi lasciarlo a casa?" è stata questione di un attimo. Anzi, di una sillaba: "sì".
Come capita agli uomini, capita alla donne e bisogna avere il coraggio di ammetterlo a noi stesse: dopo il matrimonio, si cambia. Non siamo perfette (anche se abbiamo ottime giustificazioni da usare come attenuanti) insomma per riassumere la questione: siamo da sempre vessate con troppe pretese, da assolvere tutte contemporaneamente di fronte al nostro Super Io freudiano.
Nasciamo, cresciamo e diventiamo grandi con stereotipi da psicoanalisi: ci vediamo troppo grasse, troppe magre, troppo alte, troppo basse, troppo formose, troppo piatte, troppo appariscenti, troppo insignificanti. Insomma si salvi chi può! Come se non bastasse, infilato nei nostri geni c'è anche il cromosoma che impone la lagnanza per questioni futili: chi ha i capelli lisci, li vorrebbe ricci, chi è riccia vorrebbe essere liscia, chi ha le lentiggini vorrebbe non averle, chi non le ha le vorrebbe e addirittura si narrano casi di donne sull'orlo di una crisi di nervi per la secchezza delle cuticole o per l'assenza di alluce valgo.
Dopo esser sopravvissute all'adolescenza e alle impervie prove per dimostrare di essere carine e intelligenti, colte e sportive, forti e simpatiche, dopo aver schivato uomini dalle virtù morali opinabili e arpie fotoniche, al cui confronto Scilla e Cariddi sembrano Cip & Ciop, arriva lui: l'amore. Subdolamente all'inizio ci rende ancora più belle di quanto siamo riuscite a diventare dopo infinite ore dall'estetista, dopo maschere fai da te, unghie finte e massaggi comprati in offerta su Groupon: perché l'amore chiude lo stomaco e allarga il sorriso, esplodendo in un risultato irresistibile. E così eccola lì, dove avevamo visto quella bambola allo specchio, con un trucco appena accennato e i capelli lievemente schiariti dal sole.
Quale fidanzato potrebbe resistere a questo tripudio di radiosità? Insomma ma dove la trova un'altra così? Ecco che allora l'esemplare maschio va in gioielleria, sceglie un anello che reputa grande (su, guardate meglio, per aiutarvi vi svelerò due grandi verità: 1- c'è sempre un anello più grande di quello che state guardando voi e 2 - noi non amiamo gli anelli semplici e discreti) e apre la scatolina con proposta di matrimonio abbinata in mossa combo. Al suo "sì", lui sente di aver vinto la scommessa più cospicua della sua vita, lei si commuove e, insieme alle lacrime, ecco che finalmente si scioglie anche la tensione (che durava da una vita).
Lui ci ama, nonostante la lista di difetti che abbiamo stilato da quando abbiamo imparato a scrivere fino a un minuto fa, ci ama più di quanto noi amiamo noi stesse e ci accetta per quello che siamo, per come siamo dentro e non per come appariamo fuori.
Alla domanda trabocchetto «Amore, ma ti piacerei anche se pesassi 20 kg di più? Anche se la cellulite mi arrivasse alle caviglie?» però, cadono tutti, come foglie secche dai rami. Dalle parole ai fatti, è solo questione di un attimo. Una senso di ebbrezza ci attraversa i sensi ed ecco che sentiamo, finalmente, di poter fare quello che non avevamo mai osato fare: abbandonare la dieta. Ormai in preda alla felicità, ci concediamo strappi alla regola che aggiungono serotonina alla serotonina. E un cioccolatino oggi, una porzione di patatine domani, magari con maionese e ketchup e poi "una torta non ha mai fatto male a nessuno", "sul cappuccio, tanto cacao" ed ecco che l'ago della bilancia inizia a vacillare. Non è forse questo il peso della felicità?
Ingrassare però non significa automaticamente che lui debba darci ragione quando ce ne lamentiamo. Ai suoi occhi vorremmo essere sempre belle, giovani e impeccabili e se dovesse capitare che lui ci lasciasse intendere che non fosse più così, allora significherebbe certamente dell'altro. Eccola qui un'altra nota distintiva degli estrogeni: la certezza biblica insita in noi che nulla è davvero come sembra! Tutte dotate di propensione alla spicciola analisi psicologica, non riusciamo ad accettare che la vita sia ben più semplice di quello che sembra. Lui non ci ha preparato il caffè stamattina? Non ci ama più come una volta. Una sera è uscito coi suoi amici? Non ci diamo più forti emozioni. La domenica mattina è stato in giro col cane un'ora invece che tre quarti d'ora? Sicuramente ha un'altra.
Martoriandoci le cellule neuronali sopravvissute all'attacco acido degli shatush, ecco che ben presto martoriamo anche il malcapitato che resta sgomento e attonito di fronte a tante paturnie. E come se non bastasse, noi vogliamo che lui ci dia sempre le risposte giuste, che ogni tanto non esistono e che possono essere uguali o contrarie a seconda dei giorni. Come calcolarli? Impossibile. Se nemmeno il metodo Ogino-Knaus ha funzionato, non c'è soluzione (tanto più spannometrica) che tenga.
In fondo vorremmo solo continuare a piacere al nostro uomo come all'inizio e vorremo che accadesse anche se non curiamo il nostro aspetto tutti i giorni, anche se i vestiti di una volta forse ci entrano in una gamba ma li teniamo lì perché «devo trovare un bravo nutrizionista-dietologo-omeopata che mi metta a posto» (sebbene per quello ci vorrebbe più un miracolo, checché vogliamo ammetterlo a noi stesse), anche se lasciamo che la ricrescita dei capelli bianchi si mostri in tutta la sua sfacciataggine, anche se accantoniamo i baby-doll in nome del pigiama di flanella e sostituiamo la autoreggenti con calzini di lana grossa in versione antiscivolo, anche se prima di dargli il bacio della buonanotte dobbiamo sputare il bite per il bruxismo e anche se sulle gambe coltiviamo una piantagione di peli sostenuta anche dalla Coldiretti per il progetto "pelliccia fai-da-te a km zero". Mica vogliamo l'impossibile: solo la consapevolezza di essere sempre le più belle per lui.
Perché l'amore è una favola, sia che interpretiamo il ruolo di Biancaneve, sia quello di Grimilde con la fede al dito.